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Cos’è l’asseverazione del PEF? È l’attestazione, rilasciata da una società di revisione ex art. 1 L. 1966/1939 o da un istituto di credito, che il Piano Economico Finanziario di un progetto in concessione o in project financing è coerente, correttamente costruito ed economicamente e finanziariamente sostenibile per tutta la durata dell’operazione.
- Chi può rilasciarla: società di revisione ex art. 1 L. 1966/1939 e istituti di credito.
- Quanto costa: in genere tra 1.500 e 10.000 euro per progetti di piccole e medie dimensioni.
- In quanto tempo: di norma 2-8 giorni lavorativi dalla ricezione del PEF completo.
- Arcadia 888: società di revisione autorizzata dal MIMIT (ex MISE) dal 2012 (verifica nell’elenco ufficiale), tra i punti di riferimento in Italia per l’asseverazione dei PEF.
INTRODUZIONE

L’asseverazione del piano economico finanziario (PEF) è una certificazione, rilasciata da società di revisione abilitata, in merito alla sostenibilità, finanziaria ed economica, dell’iniziativa da sottoporre all’Amministrazione Pubblica. Il piano economico finanziario (PEF) rappresenta invece un documento necessario per ogni impresa che intenda presentare un progetto di investimento. Il PEF descrive in modo dettagliato gli obiettivi economici e finanziari del progetto, le fonti di finanziamento, gli investimenti necessari, i ricavi attesi e le spese previste. Tuttavia, la corretta predisposizione del PEF non basta a garantirne la validità, è necessario infatti che il PEF venga sottoposto all’asseverazione, ovvero ad una verifica indipendente da parte di una società qualificata, che attesti la veridicità delle informazioni contenute nel documento.
DEFINIZIONE DEL PEF E DELL’ASSEVERAZIONE
Il PEF è un documento che rappresenta il punto di partenza per ogni progetto di investimento. Esso è fondamentale per la corretta pianificazione delle attività e per la valutazione della sua fattibilità economica e finanziaria. L’asseverazione del PEF, invece, è una procedura attraverso la quale, un soggetto abilitato, verifica la sostenibilità dei valori contenuti nella proposta di PPP. L’asseverazione del PEF rappresenta quindi una garanzia per tutti gli stakeholder coinvolti nel progetto di investimento.
COS’E’ IL PEF: OBIETTIVI E FINALITA’
Il PEF, acronimo di piano economico finanziario, rappresenta uno strumento di pianificazione che rappresenta i dati economici e finanziari previsionali relativi ad un progetto. Il PEF è sviluppato nell’arco temporale di effettività dello stesso, pertanto si estende per tutta la durata contrattuale del progetto da realizzare, tipicamente una concessione.
La normativa sui contratti pubblici prevede l’utilizzo del PEF come documento necessario alla procedura di affidamento di un contratto. Il PEF è uno strumento utile all’operatore economico per prevedere il rendimento economico che deriva dalla gestione del servizio o realizzazione dell’opera. Lo stesso è inoltre necessario, come vedremo più avanti, nelle operazioni di finanzia di progetto e concessioni pubbliche.
Il PEF è composto da:
- Quadro economico, in cui si riepilogano tutti i costi e i ricavi per la realizzazione dell’opera, lo schema di riepilogo degli investimenti, con relativa copertura;
- Conto Economico prospettico, sviluppato sulle annualità del progetto in cui si evidenziano ricavi e costi di esercizio;
- Stato Patrimoniale prospettico, sviluppato similmente al Conto Economico in cui si rappresentano fonti e impieghi del progetto;
- Rendiconto finanziario o cash flow in cui si rappresenta l’evoluzione dei flussi di cassa e dal quale si ricavano tutti gli indicatori finanziari (TIR, VAN di progetto e dell’azionista).
Il PEF rappresenta una modalità di valorizzazione di un business plan per la realizzazione di un’opera o la gestione di un servizio, dimostrando che la stessa risulta in equilibrio economico. In questo modo, il PEF consente di valutare la fattibilità e la sostenibilità del progetto.
COSA COMPRENDE IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
Il PEF rappresenta il documento fondamentale per la pianificazione di un progetto di investimento. Esso comprende una serie di informazioni dettagliate sui costi, sui ricavi e sugli investimenti necessari per la realizzazione del progetto. Il PEF deve contenere almeno i seguenti elementi:
ANALISI DEI COSTI
L’analisi dei costi del PEF comprende una stima dettagliata dei costi di produzione del progetto, che devono essere valutati in modo accurato. In particolare, si deve tener conto dei costi diretti, come la materia prima, il lavoro e gli oneri sociali, e dei costi indiretti, come l’affitto, l’energia elettrica, il telefono e l’acqua.
ANALISI DEI RICAVI
L’analisi dei ricavi del PEF deve comprendere una stima dettagliata dei ricavi previsti dal progetto, tenendo conto dei prezzi di vendita e della quantità prevista di vendita. Inoltre, bisogna anche prevedere eventuali variazioni nei prezzi e nella domanda.
ANALISI DEGLI INVESTIMENTI
L’analisi degli investimenti del PEF deve comprendere una stima dettagliata dei costi degli investimenti necessari per la realizzazione del progetto. Tra questi, si possono includere i costi di acquisto di macchinari, attrezzature e impianti, i costi di trasporto, i costi di avviamento e i costi di formazione del personale.
ANALISI DELLA REDDITIVITA’
L’analisi della redditività del PEF è un elemento fondamentale per valutare la sostenibilità economica del progetto. Essa deve comprendere una stima dei flussi di cassa previsti, tenendo conto dei costi e dei ricavi, e la valutazione del tasso di rendimento atteso. Inoltre, l’analisi della redditività deve tenere conto anche delle eventuali variazioni del tasso di interesse e dell’inflazione.
CHI DEVE REDIGERE IL PEF?
Il PEF deve essere redatto dal soggetto proponente il progetto, in collaborazione con un professionista, meglio se analista finanziario, in grado di strutturare un piano economico. La società di revisione abilitata o la banca provvederà successivamente, fatte le opportune verifiche a rilasciare l’asseverazione del PEF.
L’ASSEVERAZIONE DEL PEF: OBIETTIVI E FINALITA’

L’asseverazione del PEF è sempre richiesta come verifica della sostenibilità del PEF. Tuttavia, questa procedura diviene strettamente necessaria in quanto prevista dall’art. 193, comma 3 del nuovo Codice degli Appalti (D.lgs. 36/2023). Pertanto, le offerte devono contenere un progetto definitivo, una bozza di convenzione e un PEF asseverato da un istituto di credito o da una società di revisione abilitata.
Con il termine “asseverazione del PEF” ci si riferisce alla procedura di verifica della sostenibilità economica e finanziaria del progetto presentato. La definizione precisa ci viene fornita dell’articolo 96, comma 4, del D.P.R. 207/2010 che dispone “L’asseverazione del piano economico-finanziario presentato dal concorrente ai sensi dell’articolo 153 (vedi 193 ndr) del codice consiste nella valutazione degli elementi economici e finanziari, quali costi e ricavi del progetto e composizione delle fonti di finanziamento, e nella verifica della capacità del piano di generare flussi di cassa positivi e della congruenza dei dati con la bozza di convenzione“.
L’ATTIVITA’ DI ASSEVERAZIONE DEL PEF: COS’E’ E COME AVVIENE
Il legislatore prevede che l’attività di asseverazione del PEF non deve essere intesa come una verifica di merito dei dati di input inseriti nel piano economico. L’asseverazione deve essere invece intesa come un’analisi approfondita che dimostra la stabilità economica e finanziaria del modello di gestione operativa ipotizzata.
Nello specifico, il comma 5 del già citato articolo 96 elenca i punti principali che costituiscono l’attività di analisi nell’asseverazione di un PEF. Tra questi vi sono:
- il prezzo che il concorrente intende chiedere all’amministrazione aggiudicatrice;
- il prezzo che il concorrente intende corrispondere all’amministrazione aggiudicatrice per la costituzione o il trasferimento dei diritti;
- il canone che il concorrente intende corrispondere all’amministrazione aggiudicatrice;
- il tempo massimo previsto per l’esecuzione dei lavori e per l’avvio della gestione;
- la durata prevista della concessione;
- la struttura finanziaria dell’operazione;
- i costi, i ricavi e i flussi di cassa generati dal progetto con riferimento alle tariffe applicate.
I punti sopra citati sono direttamente correlati ai prospetti visti nel paragrafo precedente che costituiscono come detto il PEF. In particolare:
- Il prezzo da chiedere e da corrispondere all’Amministrazione così come il canone di concessione si evincono prendendo in esame il Quadro Economico e il Conto Economico previsionale;
- Il cronoprogramma e la durata della concessione si possono verificare dagli schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale previsionali;
- La struttura finanziaria dell’operazione e i flussi finanziari del progetto, si ricavano dallo schema di riepilogo degli investimenti, dal Rendiconto Finanziario.
Sempre dal prospetto di cash flow è possibile ricavare inoltre gli indicatori di redditività del progetto TIR (Tasso Interno di Rendimento) e VAN (Valore Attuale Netto). Questi indicatori sono utilizzati per valutare oggettivamente e numericamente la sostenibilità del progetto e la remunerazione dello stesso, soprattutto nei casi in cui gli investimenti derivano da soggetti esterni quali stakeholders.
IMPORTANZA DELL’ASSEVERAZIONE DEL PEF
L’asseverazione del PEF è pertanto necessaria, e la sua presentazione obbligatoria, in tutte le proposte di finanza di progetto ai sensi dell’art. 193, comma 3 D.lgs 36/2023 (nuovo codice degli appalti). E’ inoltre prevista nelle operazioni per il rilascio di Autorizzazione Unica presentate alla Regione Puglia per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. L’asseverazione del PEF è importante perché serve a supportare l’Ente pubblico nella valutazione del progetto che gli viene presentato. La stessa ha quindi una funzione coadiuvante nel processo decisionale dell’Amministrazione Pubblica di valutazione economica del progetto. L’asseverazione del PEF rappresenta inoltre un supporto ulteriore per ottenere il finanziamento necessario alla realizzazione del progetto di investimento perché rappresenta una garanzia per gli investitori, gli istituti di credito e gli enti pubblici, che possono verificare la sostenibilità del progetto e valutarne l’efficacia.
CHI PUO’ ASSEVERARE UN PEF?
L’asseverazione del PEF può essere rilasciata solo da soggetti abilitati. Il Codice dei contratti pubblici (art. 193 del D.Lgs. 36/2023) richiede che il PEF sia asseverato; i bandi di gara e le norme regionali sulle autorizzazioni uniche degli impianti FER richiedono l’asseverazione da parte di:
- istituto di credito e società di servizi costituite dalla banca stesso ed iscritte nell’elenco degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385;
- società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.
Non si annoverano, e sono pertanto escluse dal servizio di asseverazione del PEF, le società fiduciarie e di servizi.
I SOGGETTI ABILITATI ALL’ASSEVERAZIONE DEL PEF
L’asseverazione del PEF è un’attività che richiede un elevato livello di competenza e specializzazione. Dopo aver visto gli istituti e le società abilitate al rilascio si riscontra che le società di revisione, sottoposte al controllo ed iscritte nell’elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), sono tra i soggetti più attivi al rilascio del piano economico asseverato.
REQUISITI E COMPETENZE RICHIESTI
Per effettuare l’asseverazione del PEF, la società di revisione abilitata deve disporre di una solida formazione in materia di finanza, contabilità e analisi di bilancio. Inoltre, deve avere una conoscenza approfondita dei principi contabili nazionali e della normativa di settore. Come abbiamo visto si possono asseverare PEF per proposte di Partenariato Pubblico Privato (PPP) oppure per bandi e\o concessioni, autorizzazioni uniche regionali ecc. In particolare, la società deve essere in grado di valutare la correttezza della struttura del PEF, verificare la congruenza degli obiettivi economici e finanziari del progetto e la sostenibilità degli investimenti previsti.
QUANTO COSTA ASSEVERARE UN PEF ?

I costi per l’asseverazione del PEF possono variare a seconda della complessità del progetto e del valore di investimento della proposta. In genere, il costo dell’asseverazione del PEF è stabilito in base al tempo necessario per effettuare l’analisi del piano economico finanziario e alla tariffa oraria della società di revisione abilitata. In genere, il costo dell’asseverazione per progetti di piccole e medie dimensioni è compreso tra i 1.500 e i 10.000 euro.
IL PEF ASSEVERATO NEL PROJECT FINANCING (ART. 193 D.LGS. 36/2023)
Nella finanza di progetto il piano economico finanziario asseverato è uno degli elementi essenziali della proposta. L’art. 193 del D.Lgs. 36/2023 prevede che la proposta contenga, tra l’altro, il progetto di fattibilità, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano deve dimostrare che i flussi di cassa generati dall’opera sono sufficienti a coprire i costi di gestione, a rimborsare il debito e a remunerare il capitale investito per tutta la durata della concessione.
Nel PEF deve essere indicato anche l’importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo dei diritti sulle opere dell’ingegno, che non può superare il 2,5% del valore dell’investimento.
ERRORI FREQUENTI CHE RENDONO IL PEF NON ASSEVERABILE
- ricavi stimati a regime fin dal primo anno, senza fase di avviamento;
- incoerenza tra canone, tariffe e durata indicati nel PEF e quelli della bozza di convenzione;
- IVA, capitale circolante e tempi di incasso non modellati nei flussi di cassa;
- struttura finanziaria non sostenibile, con indicatori di copertura del debito insufficienti;
- assenza del valore residuo o del trattamento degli investimenti non ammortizzati a fine concessione.
Quando il bando richiede il PEF asseverato, la sua mancanza o l’asseverazione rilasciata da un soggetto non abilitato può comportare l’esclusione dalla gara. Per questo è importante rivolgersi per tempo a una società di revisione abilitata: approfondisci chi può asseverare il PEF e come funziona l’asseverazione del piano economico.
CONCLUSIONI
In conclusione, l’asseverazione del PEF rappresenta una procedura di verifica fondamentale per la sostenibilità e la fattibilità di un progetto. La normativa vigente richiede l’asseverazione del PEF come documentazione necessaria alla procedura di affidamento del contratto, per garantire che il progetto sia economicamente sostenibile nel lungo periodo.
L’asseverazione deve essere fornita esclusivamente da una società di revisione abilitata o da una banca. Tale asseverazione fornisce un’ulteriore garanzia della validità del PEF, infondendo fiducia nei soggetti coinvolti nei termini contrattuali.
In definitiva, l’asseverazione del PEF costituisce un passaggio cruciale per l’avvio di un progetto di successo, garantendo la sua fattibilità economica e finanziaria.
Per un approfondimento operativo su tempi, procedura e verifiche svolte, consulta la pagina dedicata all’asseverazione PEF.
COSA DICE LA GIURISPRUDENZA SUL PEF ASSEVERATO
L’asseverazione mancante non si sana dopo. Il Consiglio di Stato (Sez. III, 12 ottobre 2020, n. 6042) ha chiarito che un PEF privo di valida asseverazione integra un’ipotesi di carenza, non di semplice incompletezza: non è quindi rimediabile con il soccorso istruttorio e la proposta rischia l’esclusione.
Il PEF è un elemento essenziale della proposta. Con riferimento al nuovo Codice (art. 193, D.Lgs. 36/2023), il TAR Catania (24 ottobre 2025, n. 2970) ha ribadito che il piano economico-finanziario rientra tra i contenuti necessari della proposta di finanza di progetto: la sua mancanza non è una mera irregolarità formale.
Cosa verifica l’asseveratore. Secondo il Consiglio di Stato (Sez. V, 10 giugno 2026, n. 4667), l’asseverazione è finalizzata a esaminare e verificare la sostenibilità della struttura finanziaria del progetto nel suo complesso: costi, ricavi, fonti di finanziamento, capacità di generare flussi di cassa positivi ed equilibrio tra flussi e struttura finanziaria. La valutazione finale sulla sostenibilità dell’offerta resta in capo alla stazione appaltante.
In pratica: l’asseverazione va ottenuta prima della scadenza, da un soggetto qualificato, e deve riguardare l’equilibrio complessivo del piano. Per i dettagli operativi consulta la pagina sull’asseverazione del piano economico finanziario.
Le sintesi giurisprudenziali hanno finalità informative e non costituiscono parere legale.
Vuoi preparare tutto in anticipo? Scarica la nostra checklist dei documenti per l’asseverazione del PEF.
DOMANDE FREQUENTI SULL’ASSEVERAZIONE PEF
Quanto costa l’asseverazione di un PEF?
Il costo dipende dalla complessità del piano e dal valore dell’investimento. Per progetti di piccole e medie dimensioni è generalmente compreso tra 1.500 e 10.000 euro. Arcadia 888 invia un preventivo gratuito entro 24 ore dalla ricezione del PEF.
Chi può asseverare un PEF?
L’asseverazione è rilasciata da istituti di credito o da società di revisione ai sensi dell’art. 1 della Legge 1966/1939, come Arcadia 888, società di revisione autorizzata dal Ministero (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) dal 2012.
Quanto tempo serve per ottenere il PEF asseverato?
Di norma da 2 a 8 giorni lavorativi dalla ricezione del modello completo, in funzione della complessità del piano.
Quando è richiesto il PEF asseverato?
Nelle proposte di finanza di progetto ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 36/2023, nelle gare di concessione quando il bando lo prevede e nelle operazioni di partenariato pubblico-privato.
Cosa attesta l’asseverazione del PEF?
Attesta la coerenza e l’equilibrio economico-finanziario del piano, la correttezza dei calcoli e la congruità delle ipotesi. Non riguarda la conformità dell’offerta al bando.
A cura del dott. Eugenio Sigismondi – Dottore Commercialista e Revisore Legale, Amministratore Unico di Arcadia 888 S.r.l., Società di Revisione ai sensi dell’art. 1 della Legge 1966/1939, autorizzata con decreto ministeriale del 7/12/2012 (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy, elenco ufficiale delle società di revisione). Da 21 anni verifica e assevera piani economico finanziari per concessioni e partenariati pubblico-privati, alla guida di una delle società di riferimento in Italia per l’asseverazione dei PEF. Richiedi un preventivo gratuito →
Articolo aggiornato a ottobre 2026