L’Autorizzazione Unica (AU) è procedimento amministrativo richiesto, ai sensi dell’art. 12 D.lgs 387/2003 a chiunque voglia progettare, realizzare e costruire un impianto di produzione alimentato da fonti rinnovabili (fotovoltaico e eolico) ai fini di un suo successivo sfruttamento economico.
L’autorizzazione unica di VIA è compresa all’interno del PAUR (Procedimento Autorizzativo Unico Regionale) di competenza regionale.
II PAUR è un procedimento che viene avviato nel caso di progetti che devono essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale.
E’ essenzialmente un procedimento che consente il compimento dell’ istruttoria tecnico-amministrativa ai fini del rilascio di tutti i titoli abilitativi richiesti dal proponente e necessari alla realizzazione e allo sfruttamento economico del progetto.
All’istanza di PAUR il proponente deve pertanto allegare:
– la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire l’istruttoria completa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni richieste;
– un apposito elenco delle autorizzazioni richieste.
Con riferimento alla Regione Puglia è richiesto anche che il piano economico finanziario sia asseverato ai sensi dell’Art. 1 comma 1. (a della Legge Regionale 16 luglio 2018 n. 38.
L’autorità competente entro dieci giorni dalla presentazione dell’istanza verifica l’avvenuto pagamento degli oneri dovuti e comunica per via telematica alle amministrazioni e agli enti interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito web.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione, l’autorità competente, nonché le amministrazioni e gli enti interessati, verificano l’adeguatezza e la completezza della documentazione.
Successivamente a tale verifica o alle eventuali integrazioni, viene pubblicato sul sito web l’avviso al pubblico di cui all’articolo 23 del d.lgs. 152/2006. Tale forma di pubblicità tiene luogo alla comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Dalla pubblicazione dell’avviso decorre il termine di trenta giorni per la consultazione pubblica.
L’autorità competente gestisce il procedimento avvalendosi della conferenza di servizi che si svolge secondo le modalità di cui all’articolo 14-ter, commi 1,3,4,5,6 e 7 della l. 241/1990.
Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di 90 giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori.
Il provvedimento autorizzatorio unico regionale reca l’indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca i titoli abilitativi in esso ricompresi.
La decisione di rilasciare i titoli abilitativi è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all’articolo 25, del d.lgs. 152/2006 e degli artt. 10 e ss. della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43.